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Tar Lecce : accolto ricorso del Lido Samarinda riconosciuto il diritto alla proroga di 15 anni delle concessioni

COMUNICATO STAMPA

STORICA SENTENZA DEL TAR LECCE CHE RICONOSCE IL DIRITTO ALLA PROROGA DI 15 ANNI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
ACCOLTO IL RICORSO DEL LIDO SAMARINDA

Storica pronuncia del TAR Lecce, Presidente e relatore dott. Antonio Pasca, che, con sentenza pubblicata in data 27.11.2020, ha accolto il ricorso delle società Solemare Srl e Capo di Leuca Srls, titolari del Lido Samarinda a Santa Maria di Leuca, entrambe difese dall’Avv. Danilo Lorenzo, ed ha annullato il provvedimento con il quale il Dirigente del Comune di Castrignano del Capo aveva revocato la disposta proroga sino al 31.12.2033 delle concessioni demaniali marittime nella titolarità delle predette società.
La materia trattata presenta elementi di novità assoluta a carattere nazionale e affronta, per la prima volta, il tema della proroga delle concessioni demaniali disposta dalla legge n. 145/2018.
Nel caso di specie, il Comune di Castrignano del Capo aveva dapprima disposto la proroga delle concessioni del Lido Samarinda sino al 31.12.2033 in applicazione dell’art. 1, comma 682, della legge n. 145/2018, ma poi aveva emesso un provvedimento di annullamento in autotutela della disposta proroga per presunto contrasto della normativa nazionale con i principi eurocomunitari.
Da qui il ricorso al TAR Lecce proposto dalle società interessate, per il tramite dell’Avv. Danilo Lorenzo, il quale evidenziava una serie di motivi di illegittimità dell’atto impugnato, sostenendo tra l’altro il principio secondo il quale spetta al Dirigente Comunale il rispetto delle leggi dell’ordinamento italiano, non essendo ipotizzabile alcun potere di disapplicazione delle norme da parte della Pubblica Amministrazione, oltre che evidenziare la necessaria tutela del legittimo affidamento.

Con la citata sentenza il TAR Lecce, ha sostenuto due fondamentali principi. Da un lato ha evidenziato che “la norma nazionale risulta vincolante per la pubblica amministrazione e, nel caso in esame, per il dirigente comunale che sarà tenuto ad osservare la norma di legge interna e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la norma di legge nazionale. … la disapplicazione vincolata ed automatica disposta alle singole pubbliche amministrazioni determinerebbe una situazione caotica ed eterogenea, nonché caratterizzata in ipotesi di disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del comune riferimento”. Conclude la sentenza affermando che “rileva il Collegio che risulterebbe del tutto illogico ritenere che il potere di disapplicazione della legge nazionale, attribuito prudentemente al Giudice dell’ordinamento interno e dall’ordinamento euro-unionale e supportato all’uopo dalla specifica attribuzione di poteri ad esso funzionali e prodromici, si ritenesse viceversa sic et simpliciter attribuito in via automatica e addirittura vincolata al dirigente comunale che non dispone della possibilità di ricorrere all’ausilio di tale facoltà”.
Lo stesso Presidente Pasca, nella sentenza, afferma la necessità di applicare anche il principio del legittimo affidamento.
Grande soddisfazione è stata espressa dall’Avv. Danilo Lorenzo, che ha patrocinato entrambi i ricorsi: “La sentenza pubblicata oggi dal TAR Lecce è la prima a carattere nazionale con cui viene affrontato il tema dell’applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018 con il quale il legislatore ha prorogato i titolo concessori in vigore sino al 31.12.2033. I Giudici Amministrativi hanno sancito un principio importantissimo e fondamentale, ovvero la obbligatorietà dell’applicazione della legge da parte dei Dirigenti Comunali, accogliendo un mio specifico capo del ricorso. MI auguro che questa sentenza faccia finalmente chiarezza su tutto il territorio nazionale in merito alla doverosità per le Amministrazioni Pubbliche di applicare quanto previsto dal legislatore e procedere alla proroga dei titoli concessori sino alla data previste ex lege, così come mi auguro che le incertezze di varie Amministrazioni Comunali vengano dissipate dalla importante pronuncia dei Giudici amministrativi di Lecce”.
Anche Toti Di Mattina e Giuseppe Mancarella, rispettivamente Presidente Regionale e Provinciale di CNA Balneari Puglia, esprimono la loro soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, che finalmente potrà dare certezza e serenità all’intera categoria.

Avv. Danilo Lorenzo

sentenza poroga concessioni demaniali

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