La bolletta elettrica di luglio sarà aggravata di 70 euro di costo legato al Canone della Rai. Sarà la prima tranche di pagamento del balzello, che la Stabilità ha fissato in 100 euro per il 2016, rispetto ai 113,5 euro precedenti, con l’addebito inserito nella fornitura elettrica. Nelle bollette successive, a partire da agosto, si spalmeranno i restanti 30 euro per saldare il dovuto di quest’anno. Dal 2017, poi, scatterà la versione definitiva: il canone sarà spalmato su 10 rate da 10 euro l’una.
La novità principale sul Canone riguarda proprio il conto totale e il modo di pagamento: nessuno, in questi giorni, si deve aspettare il tradizionale bollettino. La Stabilità innova nell’introdurre un “criterio di presunzione” del possesso degli apparecchi Tv: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia. Si paga, in sostanza, laddove c’è la residenza anagrafica unita alla bolletta elettrica, condizioni che fanno scattare la presunzione che lì si guardi il televisore. A pagare sono soltanto le prime case. Non mancano, comunque, i casi particolari e alcuni dettagli da sistemare, anche attraverso ulteriori disposizioni dell’Agenzia delle Entrate. Ecco, nel frattempo, le risposte fornite dalla Rai ad alcuni quesiti.
- Il canone da 100 euro è stato diviso in rate mensili. Perché, visto che le bollette sono generalmente bimestrali?
Il riferimento alle rate mensili contenuto nella norma serve unicamente a consentire la determinazione dell’importo da addebitare nella fattura elettrica, che deve per l’appunto essere calcolato come somma delle rate mensili scadute anteriormente alla scadenza della fattura stessa. Ad esempio, se la fattura fosse trimestrale, le rate da addebitare sarebbero tre.
- Qual è l’elenco di apparecchi, il cui possesso genera l’obbligo di versamento del canone?
Sotto questo profilo la normativa non è cambiata. Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938). In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore – come tipicamente un televisore – rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Riportiamo di seguito la tabella dove si elencano gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo (il riferimento agli apparecchi radiofonici è naturalmente limitato agli abbonamenti speciali).
Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della Radiodiffusione. |
Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della Radiodiffusione. |
Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione |
– Ricevitori TV fissi; – Ricevitori TV portatili; – Ricevitori TV per mezzi mobili; – Ricevitori radio fissi; – Ricevitori radio portatili; – Ricevitori radio per mezzi mobili; – Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore |
– Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV; – Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV; – Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV; – Decoder per la TV digitale terrestre; – Ricevitore radio/TV satellitare; |
– PC senza sintonizzatore TV, – monitor per computer, – casse acustiche, – videocitofoni. |
- Cosa succede a chi aveva intestata una linea elettrica ante-riforma del canone, ma non lo pagava?
La presunzione di detenzione di cui alla nuova legge di stabilità opera a partire dal 1 gennaio 2016.
- Come funziona per le seconde case? Se pago già nella bolletta della prima casa, devo versare il canone anche sulla seconda?
Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
- Come funziona per un intestatario di più allacciamenti elettrici?
Il canone è dovuto una sola volta per ogni nucleo famigliare, anche in caso di intestazione di più allacciamenti elettrici.
- Come funziona per gli appartamenti in affitto, con l’inquilino che guarda la tv ma la bolletta elettrica intestata al proprietario?
La presunzione opera verso il soggetto residente in un luogo per il quale vi sia un contratto di utenza elettrica, anche se intestato ad un terzo. Al versamento dell’imposta sarà quindi obbligato l’inquilino, in quanto detentore dell’apparecchio (art. 1 R. D. L 21/2/1938 n.246).
- Come funziona per gli intestatari di abbonamenti elettrici negli esercizi commerciali?
Chi detiene un apparecchio fuori dell’ambito famigliare è tenuto al pagamento del canone speciale. La disciplina degli abbonamenti speciali per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi fuori dell’ambito famigliare è rimasta invariata, compresa la modalità di pagamento, con la sola eccezione della possibilità di dare disdetta per suggellamento, abolita anche per gli abbonati speciali.
- Quali sono i passi necessari per l’autocertificazione di non possesso, ora che non c’è più il suggellamento degli apparecchi?
La dichiarazione di non detenzione, rilasciata sotto la propria responsabilità anche penale ai sensi del DPR 445/2000, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S. A. T. con le modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa.
- I maggiori introiti dal canone Rai saranno destinati all’ampliamento della platea di abbonati ultra75enni esenti dal pagamento portando il limite reddituale da 6.713,98 euro a 8.000 euro: gli interessati si possono considerare già esentati?
La legge prevede le modalità per la costituzione di un fondo per il finanziamento dell’estensione di tale agevolazione.
- Intendete assecondare la richiesta dei consumatori di rendere gratuito il numero per le informazioni?
Si, l’Azienda, tenendo conto dell’impatto della nuova normativa su
un’ampia platea di cittadini, ha ritenuto opportuno rendere disponibile l’accesso gratuito alle informazioni telefoniche. Nei prossimi giorni verrà attivato un numero verde, attraverso il quale i cittadini potranno ottenere i chiarimenti necessari sulla nuova normativa.